Concessioni balneari, nel calcolo dell’indennizzo entrano i beni ammortizzati ma non gli abusi edilizi

La condizione è l’utilità economica o funzionale per il subentrante

La perizia per valutare il valore della concessione balneare deve tenere conto anche del valore dei beni ammortizzati se ancora utilizzabili mentre non vanno conteggiati, se presenti, gli abusi edilizi.È quanto riportano le «Linee guida per la stima del valore d’indennizzo per i concessionari uscenti da concessioni demaniali marittime» elaborate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili pubblicate ieri e che saranno parte integrante del Bando-tipo a cui sta lavorando il ministero dei Trasporti.


La predisposizione di queste linee guida serve a consentire uniformità di valutazione sul territorio da parte dei commercialisti incaricati, che per legge l’ente concessionario dovrà scegliere tra una rosa di cinque nominativi indicati dal presidente del Cndcec. Le spese della perizia ricadono sul concessionario uscente che, secondo la bozza di Bando-tipo, può rinunciarvi, rinunciando di conseguenza a qualsiasi indennizzo.Le linee guida forniscono le principali indicazioni per l’impostazione dell’impianto di stima e la definizione del modello di valutazione.

Il calcolo dell’indennizzo

L’indennizzo va calcolato considerando due distinte componenti: il valore degli investimenti al netto di eventuali sovvenzioni pubbliche e un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Attenzione, però, per il calcolo dell’indennizzo rilevano i soli investimenti dai quali anche il concessionario che subentra può trarre benefici economici anche sotto forma di risparmio di spese.

Tre tipi di investimento

Le linee guida individuano tre tipologie di investimento:

1) in beni destinati a rimanere nella titolarità e nella disponibilità del concessionario uscente (come lettini e ombrelloni) che, perciò, non danno diritto a un indennizzo;

2) in beni destinati a passare nella titolarità e nella disponibilità dell’ente concedente al termine della concessione (articolo 49 del codice della navigazione) come ad esempio, piattaforme di accesso per persone con disabilità;

3) gli investimenti relativi a beni demaniali messi a disposizione del concessionario uscente nel corso della concessione da restituire al termine della concessione.

Per le ultime due tipologie di investimenti andranno indennizzate le spese di manutenzione straordinarie sostenute dal concessionario uscente.

Interventi abusivi

Una precisazione importante contenuta nelle linee guida riguarda la presenza di interventi abusivi: non è compito del perito verificare se un investimento si riferisce a beni che sono stati costruiti o modificati in modo illegittimo. Nel caso in cui l’ente concedente segnali al perito questa circostanza, questi investimenti non rientrano nel calcolo dell’indennizzo (salvo diversa indicazione da parte dell’ente stesso).

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